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Scissione parziale di B.P.Vi Fondi SGR

Scissione parziale di B.P.Vi Fondi SGR
14 marzo 2012

• IL 50% DEL PATRIMONIO NETTO DI BPVi FONDI SGR PASSA A CATTOLICA IMMOBILIARE

• IL 100% DI BPVi FONDI SGR SARA’ CONTROLLATO DA BANCA POPOLARE DI VICENZA

Comunicato congiunto redatto ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Verona,14 Marzo 2012

Si informa che, in esecuzione delle intese sottoscritte nel 2010 tra Società Cattolica Assicurazione e Banca Popolare di Vicenza nell’ambito del rinnovo della partnership strategica, è stato perfezionato l’atto di scissione parziale non proporzionale - asimmetrica - di B.P.Vi Fondi Sgr a beneficio di Cattolica Immobiliare1 .

La scissione riguarda il ramo d’azienda della Sgr operante con il Gruppo Cattolica, comprensivo del 50% del patrimonio netto della medesima società. Con l’operazione verrà meno la partecipazione della Società Cattolica Assicurazione in B.P.Vi Fondi Sgr, che sarà pertanto assoggettata al controllo totalitario di Banca Popolare di Vicenza.

Non è prevista l’emissione di nuove azioni a servizio della scissione da parte della beneficiaria, Cattolica Immobiliare, che continuerà pertanto ad essere integralmente controllata da Società Cattolica Assicurazione. Cattolica Immobiliare ha quindi modificato la propria denominazione in Cattolica Gestione Investimenti Società Per Azioni. L’operazione avrà efficacia a partire dal giorno 1 aprile p.v.

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1 Banca Popolare di Vicenza è parte correlata con Cattolica, attesi i legami partecipativi e le intese vigenti relative alla governance di quest’ultima. L’operazione costituisce esecuzione degli accordi conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CONSOB n.17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate e, quindi, della Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica. Pertanto, tali disposizioni non hanno trovato, nel caso specifico, applicazione . L’operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della citata delibera CONSOB e non sarà quindi predisposto un documento informativo.